LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso   n.   1588/1996
 depositato  il  17  ottobre  1996, avverso avv. di accert. n. 69608 -
 Invim, contro registro di Termoli da I.M.P.R.E.D.A.C.T.,  Immobiliare
 di Pace Nicola Storto Frances residente a Termoli (CB), in via India,
 67, difeso da Volpe dott. Michele, residente a Termoli (CB) in via E.
 De Nicola, 16;
   In  ciascuno dei sopraindicati ricorsi avverso i relativi avvisi di
 accertamento per INVIM decennale il ricorrente in  via  pregiudiziale
 eccepisce una triplice incostituzionalita' dell'art. 3 del d.P.R.  n.
 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto
 comporta  il  pagamento di una imposta che viene richiesta in assenza
 di capacita' contributiva; viene applicata sul  patrimonio,  anziche'
 sul reddito; induce una disparita' di trattamento tra soggetti che si
 trovano in situazioni analoghe.
   Piu' analiticamente il ricorrente sostiene che:
     a)  l'ipotesi  di  vendita  di  un  immobile  dopo un certo tempo
 dall'acquisto comporta ordinariamente un incremento di valore  avente
 natura   di   reddito,   che   attiva  una  situazione  di  capacita'
 contributiva, espressamente prevista dall'art. 53 della Costituzione,
 con conseguente assoggettamento a prelievo tributario.
   Di contro l'assenza  di  un  evento  traslativo,  come  accade  per
 l'assoggettamento  ad  Invim decennale ai sensi dell'art. 3/643/1972,
 esclude l'esistenza di un reddito e di una capacita' contributiva, in
 dispregio del medesimo disposto dell'art. 53 della Costituzone;
     b) se e' vero che l'Invim decennale puo'  essere  recuperata  per
 detrazione   nella  successiva  fase  di  vendita  dell'immobile,  e'
 altrettanto vero che la proprieta' dell'immobile  non  garantisce  la
 verificazione futura di tale evento.
   Cio'  significa  che  l'effettiva  natura  del  prelievo  decennale
 consiste in una imposizione di tipo patrimoniale,  in  contrasto  con
 tale medesimo art. 53 della Costituzione.
     c) sebbene in occasione della ordinaria applicazione dell'imposta
 per  vendita  dell'immobile  l'assoggettamento  e' universale e senza
 distinzione del soggetto titolare, nell'applicazione straordinaria  o
 decennale  il legislatore ha escluso l'assoggettamento degli immobili
 appartenenti a  persone  fisiche,  cosi'  stravolgendo  il  principio
 dell'uguaglianza  di  tutte  le  parti  di  fronte  alla  legge, come
 stabilito dall'art.  3 della Costituzione.
   Questo Collegio ritiene che le osservazioni e le richieste prodotte
 dalla parte ricorrente siano meritevoli di attenzione  in quanto:
     aa) appare  di  tutta  evidenza  che  la  capacita'  contributiva
 correlata   all'incremento   di   valore  di  un  immobile  in  forza
 dell'intervento di attori di mercato nell'arco di  un  intervallo  di
 tempo piu' o meno lungo puo' ritenersi realizzata solo in presenza di
 un  evento  traslativo  che  le  dia  sostanza attraverso l'effettiva
 realizzazione del reddito determinato dall'incremento di valore.
   Di contro  non  possono  ritenersi  soddisfatte  le  condizioni  di
 esistenza della richiesta capacita' contributiva per il sol fatto che
 sia  trascorso del tempo. Invero in tal caso la capacita' e' soltanto
 latente e non in grado di sopportare un prelievo  tributario  che  e'
 reale.
     bb) il prelievo tributario per Invim decennale viene eseguito per
 il  sol  fatto  della  titolarita'  dell'immobile  al trascorrere del
 decennio, per cui, anche se la liquidazione  viene  effettuata  sulla
 base  dell'incremento  potenziale  di valore, l'imposta assume natura
 patrimoniale.
   Cio' contrasta con la comune accezione per la  quale  la  capacita'
 contributiva  indicata  dall'art. 53 della Costituzione e' supportata
 esclusivamente da una base reddituale effettiva.
     cc)  in  fase  di  ordinaria   applicazione   per   trasferimento
 dell'immobile l'assoggettamento ad imposta prescinde dalla natura del
 soggetto titolare. In fase di applicazione dell'imposta per trascorso
 decennio avviene una discriminazione per la quale le societa' ne sono
 assoggettate e le persone fisiche ne sono escluse.
   Poiche'  non  risulta l'esistenza di motivi di differenziazione tra
 le due tipologie di soggetti  in  relazione  alle  due  tipologie  di
 assoggettamento  ad  imposta,  e'  evidente  che  la  discriminazione
 produce una incostituzionalita'  per  disparita'  di  trattamento  ai
 sensi dell'art. 3 della Costituzione.
   Ferme queste sintetiche considerazioni il collegio ritiene doveroso
 precisare   che   non   ignora  l'esistenza  di  precedenti  esami  e
 conseguenti decisioni da parte della Corte costituzionale.
   La piu' completa appare la decisone n. 239 del 15 luglio 1983,  che
 tratta  contestualmente  numerose  casistiche,  fra  le  quali le tre
 suddette. Dalla lettura di questa decisione, che a sua volta richiama
 un'altra precedente emessa con il n. 126 del 7 novembre 1979,  emerge
 tuttavia  che  la  numerosita'  delle  casistiche  ha indotto esami e
 motivazioni polivalenti, nel senso che in alcuni casi la risposta  ad
 una casistica e' stata usata come risposta ad altra casistica o ne ha
 condizionato un'altra.
   Cosi', per quanto di interesse:
     la  capacita' contributiva, intesa come realizzazione di reddito,
 viene stabilita sulla fase impositiva  ordinaria,  che  e'  collegata
 alla   traslazione   dell'immobile,  ma  applicata  anche  alla  fase
 straordinaria decennale, che e' collegata  al  solo  perdurare  della
 proprieta' e non comporta realizzazione di reddito;
     la preoccupazione di stabilire che l'Invim si applica sull'evento
 incremento di valore e non sull'evento trasferimento dell'immobile ha
 comportato  l'elusione  della  richiesta specifica in tema di imposta
 decennale,  volta  a  stabilire   l'inesistenza   sostanziale   della
 capacita'   contributiva   e,   per  conseguenza,  la  trasformazione
 dell'imposta in imposizione sul patrimonio;
     la questione sulla disparita'  di  trattamento  nell'applicazione
 dell'imposta  decennale  prevista  dall'art.  3,  viene  superata fra
 l'altro con il rinvio al successivo art. 29 ed  alla  previsione  ivi
 contenuta  di  possibile  restituzione di somme versate, senza alcuna
 analisi sulla effettiva applicazione di questa norma.  In  definitiva
 questo  collegio  sostiene  l'esigenza  di  doversi  procedere ad una
 preventiva e netta distinzione sulle caratteristiche della  capacita'
 contributiva  in  argomento,  la  quale,  a  suo  parere, deve essere
 collegata ad una forma di redditivita' sostanziale e presente  e  non
 solo  potenziale e futuribile.  In tal caso non potra' non convenirsi
 che  non  esiste  vera   capacita'   contributiva   in   assenza   di
 realizzazione del reddito che la determina.
   Quanto  alla disparita' di trattamento bisogna convenire per la sua
 accentuazione ora che l'Invim e' abolita, anche se si applica  ancora
 fino  a  tutto  l'anno  2002,  ma  con  riferimento  al valore finale
 corrente a fine anno 1992.
   Cio'  conferma  il  danneggiamento  definitivo  di  chi  ha  subito
 l'imposizione  decennale, come il ricorrente in argomento, rispetto a
 chi, pur trovandosi nelle stesse condizioni, ne e' stato escluso.